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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ANTIOCHIA – TEOLOGIA ‘PER’
Associazione di promozione sociale

Denominazione e sede

Art. 1 - Con il patrocinio della Facoltà Teologica del Triveneto,nell’ambito della diocesi di Padova, è costituita a tempo illimitato, ai sensi dei cann. 321-326 del Codice di diritto canonico, l'associazione privata di fedeli denominata “Associazione Antiochia - Teologia per”.

Art. 2 - L'Associazione ha la sede legale presso la residenza del presidente pro tempore.
Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Origine e finalità

Art. 3 - § 1. L’idea di costituire l’Associazione nasce nella primavera del 2015 e si inserisce nella «nuova tappa evangelizzatrice» (Evangelii gaudium, 1) che prospetta una «Chiesa in uscita» e interpella tutti i battezzati, come ricorda papa Francesco, che invita tutto il Popolo di Dio a prepararsi ad intraprendere “con spirito” una nuova tappa dell’evangelizzazione (Evangelii gaudium nn. 259-288).
Il nome «Antiochia» è desunto dal passo biblico di At 11,19-26, al quale l’Associazione si ispira e dal quale ricava gli orientamenti generali.
§ 2. «Ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani» (At 11,26). Attraverso le sue specifiche proposte formative, l’Associazione intende aiutare i battezzati a riappropriarsi della loro identità cristiana, non esclusivamente sul piano dei principi, ma delle scelte concrete, in sintonia con quanto scriveva Paolo VI: «La missione dell’evangelizzazione» esige che «siano anche permeati della virtù dello stesso Vangelo i modi di pensare, i criteri di giudizio, le norme d’azione; in una parola, è necessario che tutta la cultura dell’uomo sia penetrata dal Vangelo» (Sapientia Christiana, I; Veritatis gaudium, 2)
§ 3. Ad Antiochia «quelli che si erano dispersi a causa della persecuzione scoppiata a motivo di Stefano [...] cominciarono a parlare anche ai Greci, annunciando che Gesù è il Signore» (At 11,19-20). L’Associazione si mette a servizio della Chiesa facendo proprie le finalità dell’evangelizzazione: condividere con ogni uomo la gioia del vangelo. «La gioia della verità esprime il desiderio struggente che rende inquieto il cuore di ogni uomo fin quando non incontra, non abita e non condivide con tutti la Luce di Dio» (Veritatis gaudium, 1). Le sfide del mondo attuale non la scoraggiano: «Il bene tende sempre a comunicarsi. Ogni esperienza autentica di verità e di bellezza cerca per se stessa la sua espansione, e ogni persona che viva una profonda liberazione acquisisce maggiore sensibilità davanti alle necessità degli altri. Comunicandolo, il bene attecchisce e si sviluppa. Per questo, chi desidera vivere con dignità e pienezza non ha altra strada che riconoscere l’altro e cercare il suo bene. Non dovrebbero meravigliarci allora alcune espressioni di san Paolo: “L’amore del Cristo ci possiede” (2 Cor 5,14); “Guai a me se non annuncio il Vangelo!” (1 Cor 9,16)» (Evangelii Gaudium,9).
§ 4. Antiochia era la capitale della provincia romana della Siria. Mantenere viva nel proprio nome la memoria di luoghi tanto martoriati, esprime il desiderio dell’Associazione di coltivare una speciale attenzione alle diffuse situazioni di umana sofferenza e ai bisogni della Chiesa, come raccomanda papa Francesco: «“La preoccupazione pastorale deve permeare l’intera formazione degli alunni” così da abituarli a “guardare oltre i confini della propria diocesi, nazione o rito, e ad andare incontro alle necessità della Chiesa intera, pronti nel loro animo a predicare dovunque l’Evangelo”» (Veritatis gaudium 2; cf. Optatam Totius 19, 20).

Art. 4 – § 1. In questa prospettiva ampia, l’Associazione ecclesiale, senza scopo di lucro, ha come finalità immediate la promozione di attività di formazione e di approfondimento circa tematiche inerenti le discipline sacre e connesse con le sacre (cf. can. 815), da svolgere a due livelli:
a) nella formazione permanente degli iscritti, affidata a soci abilitati alla docenza in teologia e per la quale possono essere invitati anche docenti esterni;
b) nei diversi ambiti della pastorale parrocchiale e della formazione civile, in cui possono agire tutti i soci.
§ 2. In subordine, l’Associazione intende fungere da centro di coordinamento e informazione per le comunità locali, individuando modalità ed indicando nominativi di teologi e teologhe in grado di animare attività di formazione a livello delle singole realtà.
§ 3.  Tali finalità vengono perseguite in una dinamica sinodale, abbracciano la dimensione razionale e spirituale e si sviluppano mediante l’organizzazione di lezioni, corsi, incontri e tavole rotonde, negli ambiti ecclesiali e civili, attività sostenute dalla preghiera comune.
§ 4. L’Associazione si propone inoltre di stabilire, mantenere e sviluppare relazioni amichevoli e scambi di esperienze tra i laici che fanno attività di insegnamento o ricerca in ambito teologico.
§ 5. L’Associazione è aperta ad offrire tali servizi nel territorio Triveneto alle comunità che ne facessero richiesta.

Soci

Art. 5 - Oltre alle persone intervenute all’atto costitutivo, possono far parte della Associazione tutti coloro che, chierici, laici e in vita consacrata, avendo conseguito il baccellierato, la licenza o il dottorato in teologia, o la laurea in scienze religiose, sia triennale che specialistica, ne fanno richiesta, dichiarando di condividerne le finalità ed impegnandosi a dedicare una parte del proprio tempo per il loro raggiungimento.

Art. 6 - L'ammissione all'Associazione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente ed è subordinata, per i soci che non siano già docenti di teologia, ad un biennio di attività dentro l’associazione, in modo da verificare le attitudini del socio, la capacità di guidare incontri di gruppo, la disponibilità alla formazione permanente, teoretica e spirituale. All'atto della prima ammissione il socio si impegna al versamento della quota annuale di iscrizione, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Art. 7 - § 1. Ci sono tre categorie di soci:
Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione.  La loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale annuale.
§ 2. Soci ordinari: coloro che, avendo conseguito i titoli di cui sopra, hanno chiesto e ottenuto l’ammissione dal consiglio direttivo. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione annuale e al pagamento della quota sociale. Il numero dei soci effettivi è illimitato.
§ 3. Amici di Antiochia: coloro che, in attesa di conseguire i titoli accademici, sono però iscritti alla FTTr. In questo caso la quota di iscrizione è dimezzata, ma gli amici possono partecipare alle attività formative proposte all’interno della Facoltà.

Art. 8 - § 1. Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo di volontariato e totalmente gratuite.
§ 2. L'Associazione può, in caso di necessità, avvalersi di prestazioni occasionali di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Diritti dei soci

Art. 9 - § 1. I soci fondatori e ordinari hanno diritto di voto nelle assemblee generali, nonché il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
§ 2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.
§ 3. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Doveri dei soci

Art. 10 - § 1. I soci svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
I soci sono tenuti a partecipare, almeno una volta l’anno, alle attività formative proposte, svolte all’interno dell’Associazione o, se svolte per iniziativa di terzi, da questa approvate.
§ 2. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Recesso ed esclusione del socio

Art. 11 - Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al consiglio direttivo di sezione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Art. 12 - § 1. Il socio che abbia completato il biennio di inserimento può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 5 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa. Il socio può essere escluso anche al termine del biennio qualora non abbia mostrato di possedere i requisiti richiesti per contribuire efficacemente alle attività associative.
§ 2. L'esclusione del socio è comunque deliberata dal consiglio direttivo. L’esclusione deve essere comunicata al socio a mezzo lettera, recante le motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione, e ratificata dall'Assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Art. 13 - I soci receduti o esclusi, che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Gli organi sociali

Art. 14 - Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'assemblea dei soci
b) il consiglio direttivo
c) il presidente
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 15 - L’Associazione, ai sensi dei cann. 305 e 323 § 2, si avvale di un Consigliere spirituale, presbitero proposto dai soci e nominato dal Vescovo. Il presbitero proposto come Consigliere spirituale può essere sia un membro dell’associazione sia un chierico invitato e nominato allo scopo. Dura in carica tre anni.
L'assemblea dei soci

Art. 16 - § 1. L'assemblea dei soci, costituita dai soci fondatori, dai soci effettivi e dal Consigliere spirituale, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto, contenente l’ordine del giorno, da inviare con lettera semplice o con e-mail a ciascun socio, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L’assemblea deve inoltre essere convocata quando il consiglio direttivo lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci.
§ 2. L'assemblea è presieduta dal presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del direttivo.
§ 3. L'assemblea, in prima convocazione, è valida se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17 - § 1. L’assemblea:
a) elegge il presidente e gli altri membri del consiglio direttivo;
b) approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale ed il rendiconto predisposti dal consiglio direttivo;
c) fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
d) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal consiglio direttivo;
e) approva il programma annuale dell'Associazione e propone iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
f) sceglie il Consigliere spirituale da proporre al vescovo per la nomina.
§ 2. Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese a maggioranza dei presenti e sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. 
§ 3. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale, sottoscritto dal presidente e dall'estensore, è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.
 
Il consiglio direttivo

Art. 18 - L'Associazione è amministrata da un consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da cinque membri, che rimangono in carica tre anni. La convocazione del consiglio direttivo è decisa dal Presidente oppure su richiesta di almeno tre membri del consiglio direttivo stesso.

Art. 19 - Per la validità delle sedute del consiglio direttivo è richiesta la presenza del Consigliere spirituale e della maggioranza dei suoi componenti.
Le delibere vengono approvate a maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 20 - Il consiglio direttivo:
a) elegge al proprio interno il segretario dell’Associazione ed un tesoriere;
b) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
c) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
d) redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
e) ammette i nuovi soci;
f) esclude i soci, salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

Il presidente

Art. 21 - Il presidente, che dura in carica tre anni, ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il consiglio direttivo e l'assemblea.
Convoca l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

I mezzi finanziari

Art. 22 - I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:
a) dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
b) dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.
c) da iniziative promozionali.

 

 


Il bilancio

Art. 23 - § 1. I bilanci sono predisposti dal consiglio direttivo e approvati dall'assemblea. Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

§ 2. Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Modifiche statutarie

Art. 24 - Questo statuto è modificabile con il voto favorevole dei due terzi dei soci.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 25 – Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale e culturale di finalità similari.

Disposizioni finali

Art. 26 – Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Codice di diritto canonico.